Stututo della SFG Bioggio-Agno

PREMESSA

I termini di genere maschile nel presente documento si riferiscono a persone di qualunque genere.

ART. 1   DENOMINAZIONE

Sotto la denominazione Società Federale di Ginnastica, Sezione di Bioggio-Agno, si è costituita, ai sensi dell’art.60 e seguenti del Codice civile svizzero, una società sportiva, apartitica, aconfessionale e rispettosa delle regole della democrazia svizzera. La Società è stata fondata nel 1957.

ART. 2   SEDE

La SFG Bioggio-Agno ha sede nel comune di Bioggio.

ART. 3   SCOPI, OBIETTIVI E ETICA

La SFG Bioggio-Agno persegue gli stessi ideali dell'Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica (ACTG) e della Federazione Svizzera di Ginnastica (FSG) alle quali aderisce.

In particolare, si prefigge di:

  • promuovere l’attività ginnica, offrendo a tutti la possibilità di praticarla nelle sue varie forme e per tutte le classi di età;
  • dedicare particolare importanza all’educazione fisica e morale della gioventù;
  • organizzare lezioni, corsi, manifestazioni e partecipare alle manifestazioni delle federazioni a cui è affiliata;
  • garantire la formazione dei propri/e monitori e monitrici;
  • collaborare con altre società sportive i cui principi non siano in contrasto con i suoi;
  • attribuire un alto valore alla diffusione dell’idea e dell’etica sportiva.

La SFG Bioggio-Agno s’impegna per un’attività sportiva sana, rispettosa, corretta e di successo: agisce e comunica in modo rispettoso e trasparente. La SFG Bioggio-Agno riconosce la “Carta etica” dello sport in vigore in Svizzera e ne promuove i principi.

La SFG Bioggio-Agno aderisce agli statuti concernenti il doping e agli statuti in materia di etica di Swiss Olympic, così come ad altri documenti che li specificano. Le relative disposizioni si applicano ai suoi organi, ai monitori e alle monitrici e a tutti i suoi membri. Le presunte violazioni vengono esaminate da Swiss Sport Integrity (SSI) giudicate e sanzionate secondo i casi definiti dagli Statuti in materia di etica. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, le sanzioni sono di competenza esclusiva del Tribunale dello sport svizzero (TSS), ad esclusione dei tribunali ordinari. 

Conformemente alle rispettive disposizioni degli Statuti concernenti il doping e degli Statuti in materia etica.

La SFG Bioggio-Agno riconosce inoltre i compiti e le competenze della Commissione etica della FSG conformemente agli Statuti di quest’ultima o dei relativi regolamenti.

ART. 4   AFFILIAZIONE

La SFG Bioggio-Agno è affiliata all'ACTG, rispettivamente alla FSG e ad eventuali altre associazioni e federazioni con gli stessi scopi, riconoscendone gli statuti ed i regolamenti.

ART. 5   COMPOSIZIONE

La SFG Bioggio-Agno si compone di: 

  • soci attivi;
  • soci sostenitori;
  • soci onorari.

ART. 6   SOCI ATTIVI

Sono soci attivi i ginnasti di ambo i sessi che sono iscritti alla Società, praticano e partecipano attivamente alle attività sociali nei diversi Gruppi costituiti e che sono in regola con il pagamento della tassa sociale annua. I soci attivi maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili. Tutti i soci attivi possono partecipare alle lezioni, alle manifestazioni e alle riunioni della SFG Bioggio-Agno. Sono tenuti al rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I monitori attivi e i soci onorari non sono tenuti all'obbligo del pagamento della tassa sociale.

ART. 7    SOCI CONTRIBUENTI

Sono soci sostenitori quelli che hanno richiesto ed ottenuto l'ammissione in tale qualità e hanno versato la tassa prevista. I soci sostenitori hanno diritto di voto e sono eleggibili. Possono partecipare alle manifestazioni della Società ma non possono partecipare alle lezioni e alle gare. Sono tenuti al rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti.

ART. 8   SOCI ONORARI

Sono soci onorari quelli proclamati tali dall'Assemblea generale.  Le proposte per il conferimento dell'onorariato dovranno essere presentate dal Comitato. Essi godono degli stessi diritti degli altri soci attivi, pur essendo dispensati dal pagamento della tassa sociale. Sono tenuti al rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti.

ART. 9   ASSICURAZIONI

Ogni socio attivo dev’essere convenientemente assicurato privatamente contro gli infortuni. La Cassa d’assicurazione dello Sport della FSG (CAS) risponde a titolo sussidiario.

ART. 10 ORGANI

Gli organi della SFG Bioggio-Agno sono:

  • l'Assemblea generale;
  • il Comitato;
  • l'Ufficio di revisione.

ART. 11 ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale si raduna ordinariamente una volta all'anno, di regola entro il 31 gennaio. L’Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, può deliberare indipendentemente dal numero dei soci con diritto di voto presenti. La convocazione ordinaria dovrà essere trasmessa ai soci almeno tre settimane prima della seduta, con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

Hanno diritto di voto i soci attivi, sostenitori e onorari, in regola con il pagamento della tassa sociale annuale. I soci attivi che non hanno ancora compiuto i 15 anni, hanno diritto di voto tramite il proprio rappresentante legale. I soci maggiorenni hanno diritto di eleggibilità. Proposte e mozioni all’Assemblea dovranno essere inoltrate almeno due settimane prima dell’Assemblea.

Sono di competenza dell'Assemblea generale:

  • l’approvazione del verbale dell’ultima Assemblea
  • l'esame e l'approvazione della relazione presidenziale;
  • l'esame e l'approvazione della relazione tecnica;
  • l'accettazione del rapporto finanziario e quello dell'Ufficio di revisione;
  • la nomina del Presidente della Società, del Responsabile tecnico, degli altri membri del Comitato e dell'Ufficio di revisione;
  • la discussione e l'approvazione del programma d'attività presentato dal Comitato;
  • le modifiche statutarie, le quali dovranno essere proposte per iscritto al Comitato almeno due settimane prima dell'Assemblea generale.  Il comitato esaminerà le stesse e prenderà posizione dandone comunicazione agli interessati e presentandole poi all'Assemblea generale;
  • la determinazione delle tasse sociali;
  • la proclamazione dei soci onorari;
  • l'espulsione di un socio a norma dell'art. 20;
  • la richiesta d'affiliazione ad una federazione o associazione specialistica o la rispettiva richiesta di dimissioni.
  • fusione con altre Società 
  • scioglimento della Società 

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano. Se richiesto da almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto di voto, possono essere anche a scrutinio segreto. I membri di Comitato non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono valide con la decisione della metà +1 dei voti espressi (in caso di parità decide il voto del Presidente del giorno). Per le modifiche statutarie, le fusioni e lo scioglimento della Società è necessario il voto dei 4/5 dei soci presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria dal Comitato, oppure su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. In questo caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta con l’indicazione delle relative trattande.

ART. 12 CONDUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è condotta da un Presidente del giorno. Il Presidente del giorno può togliere la parola ad un socio se la sua esposizione divenisse prolissa o assumesse carattere offensivo.  Ha la facoltà di ordinare l'espulsione dalla sala di un socio insubordinato, nonché di eventualmente sospendere l'Assemblea.

ART. 13 COMITATO

Il Comitato è formato da sette a nove membri. La composizione del Comitato tiene conto delle rappresentanze di genere dei propri soci. L'Assemblea generale elegge il Presidente, il Responsabile tecnico e gli altri membri.  La suddivisione degli altri incarichi verrà effettuata in seno al Comitato stesso e i compiti dai singoli membri saranno indicati in un Regolamento del Comitato. I membri di Comitato rimangono in carica per due anni e sono sempre rieleggibili.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre membri di Comitato. La partecipazione alle sedute di Comitato è obbligatoria.  In caso d’impedimento, dovrà essere avvertito il Presidente o il Segretario.

Sono di competenza del Comitato:

  • far rispettare gli statuti;
  • eseguire le decisioni deliberate dall'Assemblea;
  • la rappresentanza della Società nei confronti di terzi;
  • la gestione del patrimonio sociale;
  • la proposta e la realizzazione del programma d'attività;
  • le ammissioni e le dimissioni dei soci;
  • tutte le decisioni relative alla vita della Società che non sono riservate in modo esplicito all'Assemblea generale;
  • la conferma dei monitori;
  • la nomina nel proprio seno di almeno un Vicepresidente, di un Segretario e di un Cassiere, il cumulo tra queste cariche è possibile.

Il Comitato è autorizzato ad effettuare le spese indispensabili per il normale andamento dell'attività sportiva della Società. La Società è vincolata verso i terzi con le firme del Presidente o del Vice Presidente congiunta con quella del Segretario o del Cassiere. L'accesso ai conti correnti postali e/o bancari è regolato dalla firma a due tra Presidente, Segretario e/o Cassiere.

ART. 14 CONFLITTI D’INTERESSE

I membri di Comitato adempiono ai loro obblighi con diligenza, coscienza e l’efficacia necessarie, al meglio delle loro capacità. Essi sono tenuti a svolgere le loro funzioni esclusivamente nell’interesse della Società.

Se esiste un rischio di un conflitto d’interesse per un membro di Comitato, lo stesso deve comunicarlo al Presidente e si ritira durante le deliberazioni e le decisioni. Inoltre, il membro interessato deve astenersi da qualsiasi scambio con gli altri membri di Comitato riguardo alla decisione. L’astensione dal voto dev’essere riportata nel verbale. Se il conflitto d’interessi riguarda il Presidente, sarà suo compito informarne il suo supplente. Se il membro interessato contesta il presunto conflitto d’interessi, il Comitato prende una decisione alla quale non partecipa il membro interessato.

I membri di Comitato non possono sollecitare, ricevere, accettare o concedere vantaggi materiali o immateriali, diretti o indiretti che abbiano una qualsiasi relazione con il loro mandato in seno alla Società o che potrebbero dare tale impressione e che abbiano un valore superiore a quello simbolico.

ART. 15 COMMISSIONE TECNICA

La Commissione tecnica è presieduta dal Responsabile tecnico che è eletto dall'Assemblea generale. La Commissione tecnica sarà composta dal Responsabile tecnico e dal monitore responsabile di ogni gruppo costituito in seno alla Sezione. La CT si riunisce su convocazione del Responsabile tecnico, su domanda di almeno due dei suoi membri o del Presidente della Società. I compiti della Commissione tecnica sono definiti dal regolamento del Comitato.

ART. 16 UFFICIO DI REVISIONE

L'Ufficio di revisione esamina i conti annuali, l'inventario e sorveglia la gestione, licenziando poi il suo rapporto all'Assemblea generale. L'Ufficio di revisione è composto da due revisori eletti dall'Assemblea. Il membro con maggior anzianità di nomina funge da presidente. La durata del mandato è di tre anni. Il membro con la maggiore anzianità di nomina alla scadenza decade e dev’essere sostituito. L’Ufficio di revisione ha facoltà di chiedere e consultare i documenti giustificativi relativi alla gestione finanziaria.

Un membro di Comitato, o che è stato in Comitato nella stagione precedente, non può essere eletto nell’Ufficio di revisione.

ART. 17 RESPONSABILITA FINANZIARIA

Gli impegni finanziari assunti dalla SFG Bioggio-Agno sono coperti unicamente dal patrimonio sociale della stessa. Ogni responsabilità finanziaria del Comitato e dei membri è esclusa. La SFG Bioggio-Agno non si assume alcuna responsabilità per obblighi, di qualunque natura essi siano, contratti dai suoi membri.

ART. 18 GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio contabile inizia il 1. settembre e si chiude il 31 agosto dell’anno successivo.

Le entrate finanziarie della Società sono costituite:

  • dalle tasse sociali dei soci
  • dalle sovvenzioni
  • dagli interessi del capitale proprio
  • dagli utili da manifestazioni 
  • dai contributi dei sostenitori
  • da eventuali donazioni e altri contributi

Le uscite finanziarie della Società sono definite con il preventivo approvato dall’Assemblea. In casi particolari il Comitato è autorizzato a disporre per imprevisti di un importo massimo di CHF 1'000.00 (franchi mille) per anno sociale.

L’Assemblea può decidere la costituzione di eventuali fondi speciali.

Il patrimonio della Società può essere investito solo in valori svizzeri sicuri, escluse le azioni.

ART. 19 ARCHIVIO

I documenti importanti della Società sono conservati a cura del Segretario nell’archivio la cui sede è designata dal Comitato.

ART. 20 DIMISSIONI, RADIAZIONI e ESPULSIONI

Un socio può in ogni momento inoltrare le proprie dimissioni dalla Società dandone comunicazione scritta al Comitato, senza alcun diritto ad un rimborso pro rata della tassa sociale. Un socio in mora con il versamento della tassa sociale richiesta, dopo il secondo infruttuoso richiamo, può essere radiato da parte del Comitato.

Ogni socio che intenzionalmente o per grave negligenza violi lo statuto o i regolamenti della società o si comporti in modo indegno può essere soggetto ad ammonimento scritto e, in caso di recidiva o caso grave, può essere espulso e l’eventuale onorariato può essere revocato.

L’espulsione di un socio è di competenza dell’Assemblea su preavviso del Comitato. Un socio espulso che desidera essere riammesso in seno alla società deve inoltrare una richiesta scritta al Comitato. Il Comitato decide sulla richiesta.

Le decisioni motivate saranno trasmesse in forma scritta e per raccomandata.

Al socio sottoposto ad un procedimento disciplinare deve essere data la possibilità di presentare le proprie osservazioni al Comitato, entro un termine di 10 giorni dalla comunicazione della sanzione.

ART. 21 ARBITRATO

Le controversie tra i soci possono essere sottoposte al Comitato. Le controversie tra i soci ed il Comitato potranno essere sottoposte al Comitato Direttivo dell'ACTG.

ART. 22 SCIOGLIMENTO

L'Assemblea generale, su proposta del Comitato o di almeno 1/5 dei soci iscritti aventi diritto di voto, decide lo scioglimento della Società unicamente nel caso in cui la proposta è all'ordine del giorno e sia accettata dalla maggioranza dei 4/5 dei soci presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della Società il patrimonio della stessa come pure gli archivi, verranno affidati in custodia ai Municipi di Bioggio e Agno per cinque anni in attesa che venga costituita una nuova Società affiliata all’ACTG. Passato infruttuoso tale termine, i Municipi di Bioggio e Agno creeranno un fondo a favore dei movimenti sportivi giovanili senza scopo di lucro, dei due Comuni.

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è previsto dai presenti statuti, fanno stato gli statuti cantonali dell'ACTG, rispettivamente quanto stabilito in materia dal CCS.

ART. 24 APPROVAZIONE E ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea generale in data 22.01.2026, annulla e sostituisce ogni altra disposizione anteriore ed entra in vigore con l'accettazione da parte del Comitato Direttivo dell'Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica (ACTG).

Sottoscritto dall’ACTG in data 04.03.2026.